La marcatura CE dei materiali e dei prodotti da costruzione
Il Regolamento Europeo n. 305/2011/CE impone la marcatura CE obbligatoria su tutti quei prodotti, materiali e kit destinati ad essere stabilmente inglobati in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione stesse.

La marcatura CE è una procedura obbligatoria per tutti i prodotti disciplinati dall’omonima legge comunitaria, deve essere eseguita dal fabbricante o da un suo sostituto, purché Europeo, il quale dichiara per mezzo della dichiarazione di prestazione (nel caso di prodotti da costruzione), che il suo prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e salute, previsti dalle leggi pertinenti.
Approfondimento
Tutti i materiali ed i prodotti da costruzione rientrano nel Regolamento (UE) n. 305/2011 che stabilisce che ogni prodotto, materiale e kit stabilmente inglobato in una costruzione è un prodotto da costruzione.
Il Regolamento Europeo richiede la presenza di una norma armonizzata di prodotto che deve essere studiata ed applicata nel dettaglio dal fabbricante. Per poter marcare CE un prodotto da costruzione, in assenza di tale tipo di norma, è necessario ottenere un ETA (parere tecnico europeo). In assenza di norma armonizzata o di ETA, sarà comunque necessario eseguire l’iter procedurale di marcatura CE del prodotto da costruzione, percorrendo strade alternative (p.e. le Norme tecniche di costruzione), ma non si potrà applicare il marchio CE su tali prodotti da costruzione, quindi la marcatura CE in questo ambito è un obbligo condizionato. Alcune categorie di prodotti da costruzione si possono marcare CE con procedure di produzione e verifiche sul prodotto eseguite esclusivamente dal fabbricante, senza necessità di certificati. In genere sono i prodotti di tipo non strutturale.
Alcune categorie di prodotti da costruzione si possono marcare CE solo se si dispongono di certificazioni rilasciate da Organismo Notificato che possono riguardare:
- il sistema di produzione (p.e. Norma UNI EN 1090 sulle strutture metalliche)
- prove iniziali di tipo (ITT)
- prove prestazioni sul prodotto
In ogni caso i certificati e le certificazioni rilasciati da Organismo Notificato NON sostituiscono la marcatura CE, ma ne sono solo una parte integrante. Immettere sul mercato Europeo un prodotto da costruzione solo con il certificato è un illecito ed è sanzionato con procedure civili e penali.
Un produttore extra europeo NON può eseguire la marcatura CE anche se i suoi prodotti sono conformi alle leggi, se lo fa la marcatura è illegale.I materiali ed i prodotti da costruzione devono essere marcati CE applicando le procedure che sono indicate in questo blog e sulle quali la nostra società fornisce tutta la consulenza.Puoi consultare il Regolamento cliccando sul link seguente: Regolamento (UE) n.305/2011
La nostra società fornisce l’assistenza e la consulenza necessarie per la marcatura CE dei prodotti e materiali da costruzione e di tutte le categorie di prodotti presenti sul sito! Se i Tuoi prodotti sono fra quelli citati dal Regolamento (UE) n. 305/2011 ed hai l’obbligo di fare la marcatura CE, contattaci!
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